elezioni amministrative e referendum 12 Giugno

Referendum ed elezione del Sindaco e del Consiglio comunale di Lucca – 12 giugno 2022

Alcune Informazioni utili inerenti le elezioni amministrative del 12 giugno 2022

Con decreti del Ministro degli interni e del Prefetto di Lucca sono state indette le elezioni comunali di Lucca per domenica 12 giugno 2022, con eventuale ballottaggio previsto per domenica 26 giugno 2022. Con decreti del Presidente della Repubblica, nella domenica 12 giugno 2022 siamo chiamati anche al voto per cinque referendum popolari abrogativi ammessi dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 56, 57, 58, 59, 60 del 2022). Informazioni generali

Tessere elettorali

La tessera elettorale è il documento indispensabile per esercitare il diritto di voto il prossimo 12 giugno 2022. Essa deve riportare l’indirizzo esatto dell’elettore. Invitiamo la cittadinanza a controllarla al più presto. In caso di smarrimento, esaurimento, deterioramento, recente immigrazione a Lucca, recente iscrizione alle liste elettorali, consultate la pagina apposita con tutte le istruzioni su cosa fare: https://www.comune.lucca.it/tessera_elettorale

Come si rinnova la tessera elettore?

La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso tale ufficio al fine di evitare una concentrazione delle domande nei giorni immediatamente antecedenti ed in quelli della votazione; l’ufficio elettorale resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 nei due giorni antecedenti la data della consultazione e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di voto, e quindi dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 12 giugno.

Per le persone che hanno bisogno di essere aiutate ad esprimere il proprio voto (timbro AVD)

Le persone che hanno bisogno di essere aiutate ad esprimere il proprio voto quando sono all’interno della cabina elettorale, hanno diritto a vedere questa loro esigenza annotata sulla loro tessera elettorale con il timbo AVD (Assistenza al Voto come Diritto). Quando l’impedimento fisico è evidente, il timbro AVD può essere applicato direttamente dall’Ufficio elettorale, su semplice richiesta fatta in presenza dall’elettore interessato. Se l’impedimento non è evidente, i cittadini possono rivolgersi allo stesso ufficio USL a cui si ricorre per chiedere il voto domiciliare (vedi sotto in questa pagina), al fine di ottenere una certificazione: Segreteria della zona-distretto sanitario email: segrzonalu@usl2.toscana.it – telefono: 0583.449898 – 0583.449636 (dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì) Una volta ottenuta la certificazione, la persona interessata può presentarsi con essa all’Ufficio elettorale, per farsi apporre sulla tessera elettorale il timbro AVD.Per maggiori informazioni sul diritto al voto assistito, si consulti anche la scheda: https://www.comune.lucca.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/2941 Si ricorda infine che, quando l’impedimento è evidente, è facoltà del presidente del seggio di ammettere che l’elettore sia accompagnato in cabina da una persona di sua fiducia, indipendentemente dalla presenza del timbro AVD sulla tessera elettorale della persona interessata.

Richiesta di voto domiciliare da parte di persone affette da gravi infermità

Da martedì 3 maggio fino a lunedì 23 maggio 2022, l’elettore affetto da gravi infermità, purché nel pieno delle proprie facoltà mentali, può fare richiesta di voto domiciliare. La richiesta può essere presentata dall’elettore stesso o da chi lo assiste, inviando una mail o telefonando all’ufficio messo a disposizione dalla USL: Segreteria della zona-distretto sanitario
email: segrzonalu@usl2.toscana.it – telefono: 0583.449898 – 0583.449636 (dalle 9 alle 12, dal lunedì al venerdì) Con la richiesta devono essere indicati COGNOME E NOME dell’elettore interessato, il suo INDIRIZZO, i recapiti telefonici. La persona, o chi la assiste, sarà contattata da un medico competente della USL, che raccoglierà le informazioni necessarie e valuterà se rientra tra le situazioni che danno diritto al voto domiciliare. Nel caso, il medico competente programmerà una visita a domicilio del richiedente per rilasciare il certificato. Una volta ottenuto il certificato, la persona interessata, o chi la assiste, dovrà inviarlo al Comune unitamente a una semplice dichiarazione in cui si precisano COGNOME, NOME, recapiti telefonici e mail e NUMERO DELLA TESSERA ELETTORALE della persona interessata. Certificato USL e dichiarazione potranno essere inviati via mail a protocollo@comune.lucca.it oppure consegnati al Protocollo del Comune in Piazza San Giovanni Leonardi 3.

Gli elettori positivi al COVID 19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario presso la propria abitazione possono votare alle elezioni-comunali?

Sì, possono votare per le elezioni comunali presso il comune di residenza facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il 10° e il 5° giorno antecedente quello della votazione:

  1. una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo;
  2. un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla ASL, in data non anteriore al 14° giorno antecedente la data della votazione, che attesti l’esistenza delle condizioni predette.

Per saperne di più visita il sito del Ministero dell’Interno

Trovi maggiori informazioni sul sito del Comune di Lucca

 

Il Consiglio dei Ministri ha deliberato per la stessa data del 12 giugno 2022 la convocazione dei comizi per i cinque referendum popolari abrogativi dichiarati ammissibili con sentenze della Corte Costituzionale nn.56, 57, 58, 59 e 60 in data 16 febbraio – 8 marzo 2022, i decreti del Presidente della Repubblica sono stati pubblicati sulla G.U. n.82 del 7 aprile 2022.

Apri i link per vedere i Fac-simili delle schede elettorali 

Referendum n.1 Abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi.

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190)?

Referendum n.2Limitazione delle misure cautelari: abrogazione dell’ultimo inciso dell’art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale.

Volete voi che sia abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.447 (Approvazione del codice di procedura penale) risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’art. 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?

Referendum n.3Separazione delle funzioni dei magistrati. Abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati.

Volete voi che siano abrogati: l’“Ordinamento giudiziario” approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del Consiglio superiore della magistratura”; la legge 4 gennaio 1963, n.1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”; il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, recante «Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n.150», nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.23, comma 1, limitatamente alle parole: “nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa”; il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, recante “Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’art.1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.150” , nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, in particolare dall’art.2, comma 4 della legge 30 luglio 2007, n.111 e dall’art.3-bis, comma 4, lettera b) del decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24, limitatamente alle seguenti parti: art.11, comma 2, limitatamente alle parole: “riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti”; art.13, riguardo alla rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: “e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa”; art.13, comma 1, limitatamente alle parole: “il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti,”; art.13, comma 3: “3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all’interno dello stesso distretto, né all’interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall’interessato, per non più di quattro volte nell’arco dell’intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell’ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d’appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.”; art.13, comma 4: “4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all’interno dello stesso distretto, all’interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d’appello determinato ai sensi dell’art.11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all’atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza. Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento.”; art.13, comma 5: “5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l’anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.”; art.13, comma 6: “6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all’art.10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso art.10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.”; il decreto-legge 29 dicembre 2009, n.193, convertito, con modificazioni, in legge 22 febbraio 2010, n.24 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art.3, comma 1, limitatamente alle parole: “Il trasferimento d’ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del presente comma può essere disposto anche in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa, previsto dall’art.13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160.”?

Referendum n.4 Partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari. Abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte.

Volete voi che sia abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, recante «Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’art. 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005, n.150», risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art.8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.7, comma 1, lettera a)”; art.16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’art.15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?

Referendum n.5Abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura.

Volete voi che sia abrogata la legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’art. 23, né possono candidarsi a loro volta”?”

Fonte: sito dait.interno.gov.it

 

 

 

 

 

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