Misure per il sostegno del credito alle imprese

E’ stato rimodulato il Fondo di garanzia pubblico che opera sia come garanzia diretta gratuita che come controgaranzia a favore di Confidi  ed altri Fondi di garanzia. La misura è contenuta nel Decreto Legge 18 del 17 marzo 2020.

Beneficiari 

Piccole e Medie Imprese e persone fisiche esercenti attività di impresa o professioni; in quest’ultimo caso gli interessati devono produrre Dichiarazione Sostitutiva di Atto di notorietà (art 47 del Dpr 445/2000) nel quale affermano, sotto la propria responsabilità anche penale, che la propria attività è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19

Agevolazione

L’importo massimo per ogni impresa è di 5 milioni di euro con un massimo di 1,5 milioni per operazione.
In caso di persone fisiche esercenti attività d’impresa o professioni, il Fondo copre nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3000 euro.

Il Fondo copre copre:

  • l’80% del finanziamento per gli interventi di garanzia diretta
  • il 90% per le operazioni di riassicurazione. Nel caso di imprese la riassicurazione è ammessa  purché Confidi o altri Fondi non rilascino  garanzie superiori all’80% del finanziamento ed il finanziamento garantito non sia superiore a 1,5 milioni.

Requisiti

Per le imprese le operazioni che possono beneficiare di questa garanzia sono sia quelle finalizzate a realizzare investimenti che quelle per consentire alle imprese maggiore liquidità.

Sono ammesse anche le rinegoziazioni di debiti purché tali operazioni concedano al soggetto beneficiario un credito aggiuntivo pari almeno al 10 per cento dell’importo del debito residuo oggetto di rinegoziazione.

Di norma il Fondo garantisce le Pmi considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di un apposito modello di valutazione che può anche essere simulato sul portale ad hoc.

Nel periodo di applicazione di questa misura straodinaria la valutazione si effettua solo sulla base del modello economico-finanziario che considera o gli ultimi due bilanci approvati per le società di capitali o le ultime due dichiarazioni fiscali per le società di persone o le imprese individuali; non si applica, quindi, il modello andamentale.

La valutazione sull’affidabilità economica e finanziaria non è richiesta nei seguenti casi:

  • operazioni di microcredito – Sono operazioni di microcredito i finanziamenti concessi da soggetti iscritti in apposito elenco ed aventi le seguenti caratteristiche:
    • sono concessi a persone fisiche o societa’ di persone [(o societa’ a responsabilita’ limitata semplificata di cui all’articolo 2463-bis codice civile o associazioni)] o societa’ cooperative;
    • sono finalizzati all’avvio o all’esercizio di attivita’ di lavoro autonomo o di microimpresa;
    • i finanziamenti sono di ammontare non superiore a euro 25.000,00 e non sono assistiti da garanzie reali;
    • i finanziamenti sono accompagnati dalla prestazione di servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati.
    • Maggiori dettagli sulle caratteristiche del Microcredito nel Titolo I del Decreto del Mef n° 176 del 17 ottobre 2014.
  • operazioni finanziarie di importo ridotto – operazioni finanziarie importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario finale, ovvero a euro 35.000,00 qualora larichiesta di garanzia sia presentata da un soggetto garante autorizzato
  • operazioni a rischio tripartito – e operazioni finanziarie per le quali è prevista una equa ripartizione del rischio tra soggetto finanziatore, garante di primo livello e Fondo e che soddisfano  i seguenti requisiti:
    • la richiesta è presentata da un soggetto garante autorizzato;
    • l’importo dell’operazione finanziaria non è superiore a euro 120.000,00 per singolo soggetto beneficiario;
    • sull’operazione finanziaria non sono acquisite, né dal soggetto finanziatore né dal soggetto garante autorizzato, garanzie reali, assicurative o bancarie;
    • la garanzia rilasciata dal soggetto garante al soggetto finanziatore è pari al 67% dell’importo dell’operazione finanziaria;
    • la riassicurazione è concessa in misura pari al 50% dell’importo garantito dal soggetto garante autorizzato;
    • la controgaranzia è concessa in misura pari al 100% dell’importo garantito dal soggetto garante autorizzato.
  • operazioni per persone fisiche esercenti attività d’impresa e professioni

Modalità per usufruirne

I soggetti interessati non possono presentare direttamente la domanda ma si devono rivolgere ad uno dei soggetti convenzionati (banche, intermediari finanziari, imprese assicurative, cofidi, ecc)

E’ prevista la possibilità di prenotare la garanzia da presentare ad un soggetto convenzionato per l’erogazione del finanziamento nel caso di operazioni di microcredito o di imprese femminili.

Fonte: Sito Camera di Commercio di Lucca

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