Il Fondo Prima Casa è stato recentemente rimodulato con il “Decreto Sostegni-bis” (DL. 25 maggio 2021, n.73, art. 64), il cui termine è stato successivamente prorogato fino al 31 dicembre 2022 dalla c.d. Legge di Bilancio.
Esso è rivolto a tutti i cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.
In particolare, il Decreto Sostegni bis ha elevato la garanzia concedibile dal fondo all’80% della quota capitale del mutuo per l’acquisto della prima casa per tutti coloro che rientrano nelle categorie elencate di seguito, con ISEE non superiore ai 40 mila euro annui e che ottengono un mutuo superiore all’80% rispetto al prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori:
- Coppia coniugata ovvero convivente more uxorio da almeno due anni, in cui almeno uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni.
- Famiglia monogenitoriale con figli minori, in cui il mutuo è richiesto da:
– Persona singola non coniugata, né convivente con l’altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi;
– Persona separata/divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore.
- Giovani che non abbiano compiuto trentasei anni.
- Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, o comunque denominati.
Inoltre, per tali categorie, è previsto un tasso calmierato del finanziamento ovvero “il tasso effettivo globale (TEG) non può essere superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), pubblicato trimestralmente dal Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108”.
L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.
In caso di richiesta della garanzia del Fondo, parte mutuataria e parte datrice di ipoteca devono sempre coincidere con i richiedenti l’accesso al Fondo poiché, come previsto dalla vigente normativa, non è possibile l’intervento di ulteriori garanzie (terzo datore di ipoteca) in presenza della garanzia statale.
Il requisito dell’impossidenza dichiarato al momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo è tassativo ed inderogabile.







