Bonus occupazionale per giovani eccellenze

La legge di Bilancio 2019 introduce un nuovo incentivo definito Bonus occupazionale per giovani eccellenze.
Si tratta di uno sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro applicabile alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel 2019 di giovani laureati o in possesso di un dottorato di ricerca.

Soggetti beneficiari

L’agevolazione spetta ai datori di lavoro privati, di conseguenza spetta anche ai soggetti che non rivestono la natura di impresa con esclusione della pubblica amministrazione.
A tal fine, si ritiene possano essere utili i chiarimenti forniti a tal proposito dall’INPS con la circolare n. 178/2015 che individua il perimetro di applicazione di benefici destinati ai datori di lavoro privati anche agli enti pubblici economici che, pur essendo organismi pubblici, svolgono in via principale o esclusiva un’attività economica ex art. 2082 cod. civ., in regime di concorrenza con imprenditori privati.
Il beneficio, in dettaglio, è previsto a favore dei datori di lavoro privati che effettuano dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019 assunzioni a tempo indeterminato ovvero nel caso di trasformazione, nel medesimo periodo, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico.

Requisiti dei lavoratori assunti

I requisiti dei lavoratori assunti che consentono la maturazione del beneficio sono i seguenti:
a) possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;
b) possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.
Dunque, un duplice requisito temporale: il primo relativo al periodo in cui l’assunzione deve essere effettuata, il secondo che riguarda quello relativo al conseguimento del titolo richiesto.
Ovvero, assunzione nel 2019 e titolo conseguito dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
A tali condizioni si aggiunge anche quello anagrafico: il titolo di studio deve essere stato conseguito prima del compimento dei 30 anni per i laureati magistrali, 34 anni in caso di possesso del dottorato di ricerca.
Rispetto alla versione iniziale contenuta nel disegno di legge, il titolo potrà essere stato conseguito anche presso università telematiche.

Agevolazione

La misura dell’incentivo è pari allo sgravio totale annuale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, entro il limite massimo di 8 mila euro per ogni assunzione effettuata.
La durata è di dodici mesi a decorrere dalla data di assunzione, che comunque deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2019.
Lo sgravio spetta per i contratti di lavoro a tempo indeterminato anche a tempo parziale.
In questa ipotesi, il massimale annuo di 8 mila euro deve essere proporzionalmente ridotto.
L’agevolazione si applica anche agli accordi di trasformazione di rapporti di lavoro a termine in contratti a tempo indeterminato intervenuti sempre nel corso del 2019 e fermo restando il possesso dei requisiti generali alla data della trasformazione. Tale ipotesi potrà essere utile nel caso di un giovane non ancora in possesso del titolo di studio richiesto al momento di assunzione e che lo avesse conseguito successivamente entro il 30 giugno 2019; in tal caso, la trasformazione potrà per l’appunto consentire di fruire dell’agevolazione.
L’agevolazione non spetta ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nelle stesse unità produttive in cui si intende procedere alle assunzioni o trasformazioni agevolate.
E’ altresì prevista un’ipotesi di decadenza qualora il datore di lavoro proceda al licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con il bonus occupazionale giovani eccellenze o di un lavoratore impiegato nella stessa unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto con la predetta agevolazione.
L’ipotesi di decadenza opera qualora il licenziamento venga effettuato nei ventiquattro mesi successivi all’assunzione agevolata e determina la revoca dell’agevolazione nonché il recupero dello sgravio già fruito precedentemente.
Qualora il giovane venga assunto con le agevolazioni ma lo sgravio non sia stato fruito interamente, una eventuale assunzione da parte di un successivo datore di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 potrà consentire la fruizione per il periodo residuo utile.
Sostanzialmente, le diverse assunzioni agevolate non potranno superare i 12 mesi complessivi di sgravio per ogni lavoratore destinatario dell’incentivo.
L’agevolazione è cumulabile con altri incentivi all’assunzione, di natura economica o contributiva, previsti dalla disciplina nazionale e regionale ed è fruibile nel rispetto delle norme dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.
La fruizione dello sgravio è subordinata alla pubblicazione di una apposita circolare INPS nella quale saranno stabilite le modalità di fruizione dell’esonero.
Occorre tenere conto che le risorse per il finanziamento dell’incentivo sono poste a carico del programma operativo nazionale «Sistemi di politiche attive per l’occupazione».
A tal fine, è previsto che l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) dovrà provvedere a rendere tempestivamente disponibili le predette risorse al fine di determinare la data di effettivo avvio delle agevolazioni.
E’ peraltro previsto che le regioni possono integrare le risorse per il finanziamento dell’incentivo.
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