BONUS BEBE’ 2021- Assegno di natalità

Bonus bebè 2021 Inps: nella legge di bilancio 2021 c’è stata la proroga del bonus bebè 2021 ed il mantenimento del beneficio a prescindere dal reddito ISEE. Pertanto anche nel 2021 è previsto l’assegno universale natalità per tutti i figli nuovi nati, adottati o in affido da gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Nella Legge di Bilancio 2021 famiglia c’è quindi la proroga bonus bebè 2021 e la conferma della sua estensione a tutti senza limiti di reddito ISEE, le soglie di reddito serviranno solo a fissare l’importo spettante, poiché l’assegno unico prevede 3 fasce di importi: 80 euro per i redditi più alti, 120 euro per quelle medi e 160 euro per quelli bassi, aumentati del 20% in caso di secondo figlio

Che cos’è il bonus bebè? Il Bonus bebè, chiamato anche assegno di natalità è un contributo economico che lo Stato eroga per mezzo dell’Inps, come aiuto alle famiglie con basso reddito. Infatti, solo le famiglie che rientrano in precisi limiti di reddito Isee possono presentare la richiesta per accedere al beneficio riservato alle neo mamme, mamme adottive o affidatarie, rispettivamente per ogni bebè nuovo nato e per ogni minore adottato o in affido, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018..

Il beneficio è stato istituito dall’articolo 1, commi 125-129, legge 23 dicembre 2014, n. 190, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge di stabilità per l’anno 2015), mentre con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2015 sono state adottate le relative disposizioni attuative. L’articolo 1, commi 248 e 249, legge 27 dicembre 2017, n. 205 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020” (legge di bilancio 2018) ha riconosciuto il beneficio anche per i nati e adottati nel 2018 fino al compimento del primo anno di età o del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione.

A chi è rivolto

Possono beneficiare del bonus i nuclei familiari con un ISEE minorenni in corso di validità non superiore a 25.000 euro.

Decorrenza e Durata

L’assegno spetta a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia del figlio adottato o affidato. La domanda deve essere presentata entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare, a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo. Se l’assegno non può più essere concesso al genitore richiedente (perché, ad esempio, decaduto dalla potestà genitoriale o perché il figlio è stato affidato in via esclusiva all’altro genitore), l’altro genitore può subentrare nel diritto all’assegno presentando una nuova domanda entro 90 giorni dall’emanazione del provvedimento del giudice, che dispone la decadenza dalla potestà o l’affidamento esclusivo all’altro genitore. In questo caso l’assegno spetta al nuovo genitore richiedente dal mese successivo a quello di emanazione del provvedimento giudiziario.

Per l’affidamento temporaneo di minore nato o adottato nel 2018, l’assegno spetta a decorrere dal mese di emanazione del provvedimento del giudice o del provvedimento dei servizi sociali reso esecutivo dal giudice tutelare.

In ogni caso, se la domanda è presentata oltre i 90 giorni, l’assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.

L’assegno è corrisposto mensilmente per i nati, adottati o in affido preadottivo nel 2018 per un massimo di 12 mensilità, a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia.

Quanto spetta

La misura dell’assegno dipende dall’ ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l’assegno. Con ISEE minorenni inferiore ai 7.000 euro la misura è di 1.920 euro. Con ISEE minorenni compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro annui la misura è di 960 euro.

Bonus bebè 2018 importo/durata
famiglie con reddito ISEE fno a 25mla euro bonus bebè da 80 euro al mese per 12 mesi
famiglie con reddito ISEE fino a 7.000 euro bonus bebè da 160 euro al mese per 12 mesi

Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’INPS direttamente al richiedente tramite bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN intestati al richiedente. In sede di invio della domanda è necessario allegare il modello SR/163, in mancanza la domanda rimane sospesa.

Se la domanda è stata presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore minorenne o incapace di agire, il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al genitore.

Se il figlio nato o adottato è collocato temporaneamente presso un’altra famiglia secondo l’art. 2 della legge 184 del 1983, l’assegno è corrisposto all’affidatario che ne fa richiesta e solo per la durata dell’affidamento.

Il pagamento dell’assegno è effettuato a partire dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende anche l’importo delle mensilità maturate fino a quel momento.

Chi ha diritto al bonus bebè 2018?

Hanno diritto a presentare il modulo domanda all’Inps:

Le neo mamme, mamme adottive o affidatarie:

  • Cittadine Italiane;
  • Cittadine di uno Stato membro dell’Unione Europea;
  • Cittadine Extracomunitarie munite di regolare permesso di soggiorno o carta di soggiorno.

Per le neo mamme, possibilità anche di richiedere l’assegno di maternità Stato e Comune, sempre se in possesso dei requisiti per beneficiare del contributo, ovvero, assegno a carico dello Stato per madri naturali e adottive, per padri anche adottivi lavoratori anche precari mentre quello erogato dal Comune e pagato dall’INPS per le neo mamme disoccupate.

Decadenza

L’erogazione dell’assegno a favore del richiedente termina quando:

  • il figlio compie un anno o si raggiunge un anno dall’ingresso in famiglia per i nati-adottati in affido preadottivo nel 2018. L’anno si calcola a partire dal mese di nascita o di ingresso in famiglia (questo mese incluso);
  • il figlio raggiunge i 18 anni di età;
  • il richiedente perde uno dei requisiti previsti dalla legge (ad esempio in caso di trasferimento della residenza all’estero, perdita del requisito della cittadinanza o del titolo di soggiorno, perdita della convivenza con il figlio, revoca dell’affidamento, ISEEminorenni superiore a 25.000 euro annui).

Maggiori informazioni sul sito Inps.

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