ANF – Assegno per il nucleo familiare

Cos’è

L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall’INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.

A chi è rivolto

L’ANF spetta a:

  • lavoratori dipendenti del settore privato;
  • lavoratori dipendenti agricoli;
  • lavoratori dipendenti di ditte cessate o fallite;
  • titolari di prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente;
  • lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto (es. lavoratori in aspettativa sindacale, marittimi sbarcati per infortunio).

Non spetta a:

  • coltivatori diretti, coloni e mezzadri;
  • piccoli coltivatori diretti;
  • titolari delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri).

Come funziona

DECORRENZA E DURATA

Il diritto decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione, nel corso del quale si verificano le condizioni stabilite per il riconoscimento del diritto (ad esempio, celebrazione del matrimonio, nascita di figli).

Il diritto cessa alla fine del periodo di paga in corso in cui le condizioni stesse vengono a mancare (ad esempio, separazione legale del coniuge, conseguimento della maggiore età da parte del figlio).

Se spettano assegni giornalieri, il diritto decorre e termina dal giorno in cui si verificano o vengono a mancare le condizioni prescritte.

Per i pagamenti autorizzati dall’INPS, la data iniziale dell’erogazione e quella di scadenza sono indicate nell’autorizzazione.

Se la domanda viene presentata per uno o per più periodi precedenti, gli arretrati vengono corrisposti entro cinque anni, secondo il termine di prescrizione quinquennale.

QUANTO SPETTA

L’importo dell’Assegno è calcolato in base:

  • alla tipologia del nucleo familiare;
  • al numero dei componenti;
  • al reddito complessivo del nucleo familiare.

La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare.

Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).

Gli importi sono pubblicati dall’INPS ogni anno, in tabelle valide dal 1° luglio fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 30 maggio 2022, n. 65).

Verranno presi in considerazione i redditi del nucleo familiare assoggettabili a IRPEF, al lordo di:

  • detrazioni d’imposta;
  • oneri deducibili;
  • ritenute erariali.

Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Verranno considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo.

Se la richiesta riguarda, quindi, periodi compresi nel primo semestre (da gennaio a giugno), i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima.

Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre (da luglio a dicembre), i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.

Il reddito di riferimento in caso di convivenza di fatto, (di cui all’articolo 1, commi 36 e 37, legge 20 maggio 2016, n. 76) con regolare contratto di convivenza (art. 1, co. 50, l. 76/2016), deve essere indicato secondo quanto previsto dalla legge già citata (circolare INPS 5 maggio 2017, n. 84).

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.

L’Assegno ai lavoratori dipendenti in attività viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, con il pagamento della retribuzione (articolo 37, d.p.r. 797/1955, come modificato dall’articolo 8, legge 1038/1961).

DECORRENZA

Il diritto all’ANF termina alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il suo riconoscimento.

Domanda

Requisiti

REQUISITI

A partire dal 1° marzo 2022, l’Assegno per il Nucleo Familiare, limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, è abrogato (articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230).

Di seguito sono elencati i requisiti per le richieste relative ai periodi:

Per le richieste attinenti al periodo fino al 28 febbraio 2022, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’Assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • i figli (o equiparati) di età inferiore a 18 anni;
  • i figli (o equiparati) di età compresa tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli (o equiparati) di età inferiore a 26 anni;
  • i figli maggiorenni inabili che si trovano, per problemi fisici o mentali, nell’assoluta e permanente inabilità a proficuo lavoro;
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Per le richieste attinenti ai periodi successivi al 1° marzo 2022, il nucleo familiare può essere così composto:

  • il richiedente l’Assegno;
  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato o la parte di unione civile non sciolta da unione civile (legge 20 maggio 2016, n. 76);
  • i fratelli, le sorelle e i nipoti in linea collaterale del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti.

Se il richiedente è extracomunitario, può includere nel proprio nucleo i familiari:

  • che risiedono in Italia;
  • che non risiedono in Italia se lo Stato estero, del quale il richiedente è cittadino, ha stipulato una convenzione internazionale con il nostro Paese per gli ANF o se è un Paese UE;
  • che risiedono in Paese terzo se il richiedente è titolare di permesso di soggiorno di lungo periodo o di permesso unico di soggiorno (circolare INPS 2 agosto 2022, n. 95).

QUANDO FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata per ogni anno a cui si ha diritto.

Qualsiasi variazione nel reddito e/o nella composizione del nucleo familiare, durante il periodo di richiesta dell’ANF, deve essere comunicata entro 30 giorni.

COME FARE DOMANDA

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori dipendenti di aziende attive nel settore privato non agricolo

Dal 1° aprile 2019, la domanda deve essere presentata direttamente all’INPS esclusivamente online attraverso il servizio dedicato o tramite i servizi offerti dagli enti di patronato.

Non deve essere inoltrata domanda di variazione, né una nuova domanda ANF, in caso di rioccupazione presso diverso datore di lavoro, relativamente a un periodo oggetto di domanda in corso di validità.

La domanda di Autorizzazione ANF deve essere inoltrata nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Modalità di presentazione della domanda per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato agricolo (OTI)

La domanda deve essere presentata al datore di lavoro con il modello ANF/DIP (SR16) cartaceo.

Il provvedimento di accoglimento della domanda di Autorizzazione ANF (ANF 43) deve essere allegato nei casi previsti dalle disposizioni vigenti.

Modalità di presentazione della domanda per lavoratori di ditte cessate e fallite

In caso di domanda di ANF da parte di lavoratori di ditte cessate o fallite, la prestazione familiare viene erogata direttamente dall’Istituto.

La domanda (cfr. la circolare INPS 30 ottobre 2014, n. 136) deve essere presentata all’Istituto attraverso il servizio online dedicato, nel limite della prescrizione quinquennale.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

  • Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa)
    oppure 06 164 164 da rete mobile;
  • enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Domanda di Autorizzazione all’Assegno per il Nucleo Familiare

La domanda di Autorizzazione ANF deve essere presentata attraverso la procedura telematica, corredata della documentazione prevista nei seguenti casi:

  • inclusione di determinati familiari nel nucleo del richiedente (figli di genitori separati o divorziati, sciolti da unione civile, figli di genitori naturali non coniugati, familiari residenti all’estero, fratelli, sorelle, nipoti etc.);
  • applicazione dell’aumento dei livelli reddituali (familiari minorenni con difficoltà a compiere le funzioni proprie della loro età o maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a svolgere proficuo lavoro).

A partire dal 1° marzo 2022, l’applicazione dell’aumento dei livelli reddituali potrà essere riconosciuta esclusivamente nel caso di familiari maggiorenni con inabilità assoluta e permanente a proficuo lavoro diversi dai figli, ossia il coniuge del richiedente, fratelli, sorelle e nipoti.

Altre informazioni

La prestazione ANF è disciplinata dalla legge 153/1988. Il riepilogo e il coordinamento dei criteri normativi sono riportati nella circolare INPS 12 gennaio 1990, n. 12.

L’Assegno per il Nucleo Familiare è incompatibile con l’Assegno temporaneo (articolo 1, decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, convertito dalla legge 112/2021).

L’articolo 1, decreto legislativo 21 dicembre 2021, n. 230 ha istituito dal 1° marzo 2022 l’Assegno unico e universale per i figli a carico.

L’articolo 10, comma 3 dello stesso decreto prevede che “limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfani, a decorrere dal 1° marzo 2022, cessano di essere riconosciute le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153”.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine ordinario per l’emanazione dei provvedimenti è stabilito dalla legge n. 241/1990 in 30 giorni. In alcuni casi la legge può fissare termini diversi.

Nella tabella sono riportati i termini superiori ai trenta giorni, stabiliti dall’Istituto con Regolamento.

La tabella, oltre ai termini per l’emanazione del provvedimento, indica anche il relativo responsabile.

Per informazioni: www.inps.it

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