Agricoltura sociale: contributi per inclusione lavorativa

Un nuovo bando sostiene l’inclusione lavorativa, terapeutica o riabilitativa di persone svantaggiate, in particolare giovani. Domande entro il 28 settembre

Scadenza e presentazione della domanda. Le domande di aiuto devono essere presentate a partire dal 2 agosto 2018 ed entro le ore 13 del 28 settembre 2018, impiegando esclusivamente, mediante procedura informatizzata, la modulistica disponibile sulla piattaforma gestionale dell’Anagrafe regionale delle aziende agricole gestita dall’Agenzia regionale toscana per l’erogazione in agricoltura (Artea) e raggiungibile dal sito www.artea.toscana.it.

Beneficiari.  I soggetti interessati a presentare il progetto devono essere costituiti o devono impegnarsi a costituirsi sotto forma di associazione temporanea di impresa (ATI) o associazione temporanea di scopo (ATS). L’ATI / ATS deve essere composta da almeno due aziende agricole o forestali in forma singola o associata, e può inoltre comprendere uno o più dei seguenti soggetti purchè vi sia coerenza tra gli scopi:

  • soggetti del terzo settore ( imprese sociali di cui al dlg 155/06 e smi, cooperative sociali di cui alla l. 381/91 e smi);
  • soggetti pubblici tra quelli che hanno funzioni di programmazione e gestione dei servizi e degli interventi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali per gli ambiti territoriali di riferimento del progetto (ai sensi delle l.r. 40/05 e l.r. 41/05 – società della salute, zone distretto, aziende sanitarie, comuni in gestione singola o associata);
  • Associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000;
  • Fondazioni attive nella progettazione e nella realizzazione di interventi e servizi sociali;
  • Organizzazioni professionali, associazioni di categoria delle filiere agricole e organizzazioni sindacali;
  • Università degli studi ed Enti di ricerca.

Intensità del sostegno e minimali / massimali.  Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale ed è pari al 90% delle spese sostenute e ammesse a finanziamento.
L’importo massimo del contributo concedibile per ciascun progetto è di:

  • 40 mila euro, nel caso in cui l’intervento riguardi il solo sostegno alle spese sostenute per la costituzione, l’organizzazione, il coordinamento, gli studi propedeutici e l’animazione della forma associata dei soggetti coinvolti nel partenariato (attività A), e
  • 100 mila euro, nel caso in cui siano sostenute anche le spese per la realizzazione del progetto operativo volto all’accoglienza in azienda dei soggetti svantaggiati (attività B).

Il contributo è concesso alle condizioni in regime “de minimisdi cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013. Ai sensi del citato Regolamento, l’importo complessivo dei contributi che un soggetto privato può ricevere

  • non può superare i 200 mila euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti in “de minimis” sono considerati concessi nel momento in cui al soggetto privato è accordato il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti in “de minimis”.

Per maggiori informazioni sul bando clicca qui

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