Parte la procedura straordinaria per esami finalizzata all’accesso ai percorsi di abilitazione all’insegnamento sulle classi di concorso della scuola secondaria di primo e di secondo grado, così come stabilito dal Decreto Dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020 (di seguito chiamato bando).
Sono escluse le classi di concorso a esaurimento e le classi di concorso i cui insegnamenti non sono più previsti dagli ordinamenti vigenti e precisamente: A-29, A-66, B-01, B-29, B-30, B-31, B-32 e B-33.
La procedura straordinaria è bandita a livello nazionale e organizzata su base regionale.
Requisiti: a. tra l’anno scolastico 2008/2009 e l’anno scolastico 2019/2020 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, in qualunque grado di istruzione, almeno tre annualita’ di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell’art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno, anche in assenza di specializzazione, e’ considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita’ di servizio prescritte unicamente in virtu’ del servizio svolto nell’anno scolastico 2019/2020 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva e’ sciolta negativamente qualora il servizio relativo all’anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2020; b. hanno svolto almeno una annualita’ di servizio, tra quelle di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso per la quale scelgono di partecipare. Il servizio prestato sulla classe di concorso A-29 e’ ritenuto valido ai fini della partecipazione per la classe di concorso A-30 e il servizio prestato sulla classe di concorso A-66 e’ ritenuto valido ai fini della partecipazione alla classe di concorso A-41, purche’ congiunto al possesso del titolo di studio di cui alla lettera c; c. posseggono il titolo di studio previsto dall’art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta, fermo restando quanto previsto dall’art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero posseggono i titoli di studio previsti per la fase transitoria dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, con riferimento alle classi di concorso a posti nei licei musicali e coreutici relativi agli insegnamenti di nuova istituzione, secondo quanto disposto alle note 1, 2, 3 e 4 alla specifica tabella. 2. I docenti di ruolo delle scuole statali possono partecipare alla procedura, in deroga al requisito di cui al comma 1, lettera b), purche’ in possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e c); 3. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e’ valido solo se prestato, anche cumulativamente: a. presso le istituzioni statali e paritarie; b. nell’ambito dei percorsi di cui all’art. 1, comma 3, deldecreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, relativi al sistema di istruzione e formazione professionale, purche’, nel caso dei predetti percorsi, il relativo servizio sia stato svolto per la tipologia di posto o per gli insegnamenti riconducibili alle classi di concorso di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2. 4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all’estero il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura. La riserva si scioglie positivamente a far data dall’adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura ovvero, in caso di diniego, con l’esclusione dalla procedura o depennamento dall’elenco di cui all’art. 12.
Come presentare la domanda: obbligatoriamente domanda online attraverso l’applicazione Piattaforma Concorsi e Procedure selettive.
A tale piattaforma si accede con le credenziali SPID o, in alternativa, con un’utenza valida per l’accesso all’area riservata del Ministero e abilitata a Istanze OnLine.
La domanda è disponibile per la compilazione sulla Piattaforma Concorsi e Procedure selettive, a partire dalle ore 09.00 del 28 maggio 2020 fino alle ore 23.59 del 3 luglio 2020.
Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.
I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un’unica regione e per una sola classe di concorso per la quale posseggono i requisiti di accesso.
Per ulteriori dettagli sui termini e modalità di partecipazione si rimanda al sito del MIUR.