Dall’11 novembre è possibile richiedere le nuove agevolazioni per assunzioni di donne lavoratrici introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 per le aziende che assumono disoccupate.
Si tratta di un esonero contributivo del 100%, nel limite massimo di importo pari a 6 mila euro annui, a favore dei datori di lavoro che assumono nel biennio 2021 – 2022 donne disoccupate da 6, 12 o 24 mesi.
Ecco come funziona, a chi spetta, i requisiti, come fare domanda e la guida da scaricare con tutte le informazioni e i chiarimenti Inps.
BONUS ASSUNZIONI DONNE 2021 2022, ESONERO CONTRIBUTIVO DEL 100%
Tra i bonus per favorire l’occupazione finanziati dalla Legge di Bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) rientrano anche le agevolazioni per assunzioni di donne. Consistono nell’esonero contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono donne lavoratrici nel biennio 2021-2022. Dunque i beneficiari hanno diritto ad uno sgravio del 100% sui contributi dovuti dal datore di lavoro, fino ad un importo massimo di 6 mila euro all’anno.
La misura fa parte del pacchetto di incentivi introdotti dal Governo per fronteggiare la crisi economica e il calo dell’occupazione derivate dall’emergenza epidemiologica da covid-19, e dalle misure anti contagio adottate a livello nazionale. In sostanza il beneficio ha lo scopo di favorire l’assunzione di lavoratrici da parte delle aziende.
A CHI SPETTA
Il bonus assunzioni donne è gestito dall’INPS che, con la Circolare n.32 del 22-02-2021, ha dato chiarimenti sui beneficiari dell’agevolazione e sui rapporti di lavoro incentivati. In particolare ha precisato che l’esonero contributivo previsto dal nuovo bonus per assumere donne può essere concesso per l’assunzione di donne svantaggiate, ovvero che rientrano nelle seguenti categorie:
- donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
- donne residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, indipendentemente dall’età;
- lavoratrici che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, senza limiti di età;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.
La condizione di svantaggio della lavoratrice deve sussistere alla data dell’evento (cioè dell’assunzione) per il quale si intende richiedere il beneficio.
CHI PUÒ RICHIEDERE LO SGRAVIO CONTRIBUTIVO
Possono accedere alle agevolazioni per le assunzioni di donne i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumono lavoratrici nel biennio 2021-2022. Il riconoscimento dell’esonero è subordinato al requisito dell’incremento occupazionale netto, determinato dalla differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.
Sono compresi i datori di lavoro del settore agricolo e quelli che rientrano nelle seguenti categorie:
- enti pubblici economici;
- Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici;
- enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico;
- ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- consorzi di bonifica;
- consorzi industriali;
- enti morali;
- enti ecclesiastici.
DATORI DI LAVORO ESCLUSI
Sono invece esclusi dal beneficio:
- le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative;
- le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo;
- le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
- le Università;
- gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici;
- le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali;
- le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;
- l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche Amministrazioni (ARAN);
- le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
ASSUNZIONI INCENTIVABILI
L’agevolazione per le assunzioni di lavoratrici svantaggiate spetta per le seguenti tipologie di rapporti di lavoro:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato o non agevolato;
- proroghe di rapporti di lavoro a tempo determinato.
L’incentivo spetta anche in caso di part time e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, o a scopo di somministrazione. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente, occasionale e domestico, e i rapporti di apprendistato.
AGEVOLAZIONI ASSUNZIONI DONNE IMPORTO
L’incentivo per assunzioni di donne prevede la decontribuzione totale, cioè del 100%, dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro. Il beneficio viene concesso fino ad un massimo di 6.000 euro l’anno.
DURATA DEL BENEFICIO
Il periodo agevolato con il bonus assunzioni donne è fruibile per:
- 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato o di proroga di rapporto a termine;
- 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato e di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato o non agevolato.
CUMULABILITÀ DELL’INCENTIVO
Le agevolazioni per le aziende che assumono lavoratrici sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento che non prevedono un divieto di cumulo con altri benefici, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. Ad esempio il beneficio non è cumulabile con il bonus lavoro giovani, in quanto questa misura non può essere cumulata con altri esoneri.
CHIARIMENTI SUI REQUISITI DI SVANTAGGIO
L’INPS con il Messaggio n 1421 del 06-04-2021 ha fornito chiarimenti sull’ambito di applicazione della misura. In particolare ha precisato che il requisito di svantaggio della lavoratrice (stato di disoccupazione da oltre 12 mesi o rispetto, in combinato con ulteriori previsioni, del requisito di “priva di impiego”) deve sussistere alla data dell’evento per il quale si intende richiedere il beneficio. Pertanto, se si intende richiedere il beneficio per un’assunzione a tempo determinato, il requisito di svantaggio deve sussistere alla data di assunzione e non a quella della eventuale proroga o trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Se, invece, si intende richiedere il beneficio per una trasformazione a tempo indeterminato, senza avere richiesto lo stesso per la precedente assunzione a termine, il rispetto del requisito è richiesto alla data della trasformazione.
COME FARE DOMANDA
Con il Messaggio n. 3809 del 05-11-2021 l’INPS ha comunicato che i datori di lavoro interessati possono richiedere l’esonero contributivo a partire dall’11 novembre 2021, tramite il portale web dell’Istituto. Per fare domanda, il datore di lavoro deve utilizzare modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale, che va compilato e inviato secondo le modalità dettagliatamente descritte nel Messaggio INPS 3809 del 2021. E’ necessario inviare una singola comunicazione all’INPS per ogni evento incentivabile (assunzione, proroga o trasformazione).
Coloro che hanno già utilizzato il modulo “92-2012” per chiedere l’esonero del 50 per cento dei contributi datoriali previsto dall’articolo 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012, per le assunzioni/proroghe/trasformazioni effettuate nel corso del corrente anno, non devono rifare domanda. La comunicazione precedentemente inoltrata è valida infatti per fruire l’esonero in misura pari al 100 per cento.
Si specifica che le modalità indicate dall’INPS per accedere all’agevolazione sono valide solo per le assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021. Per le eventuali assunzioni/trasformazioni effettuate nel periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2022 l’Istituto provvederà a fornire le istruzioni riguardanti la fruizione dell’esonero una volta ottenuta l’autorizzazione da parte della Commissione europea per l’applicazione della misura.
RIFERIMENTI NORMATIVI
LEGGE BILANCIO (Pdf 4,04Mb) – legge 30 dicembre 2020, n. 178,art.1, commi 16, 17 e 18.
CIRCOLARE INPS n. 32 (Pdf 234Kb) del 22-02-2021 (guida operativa Inps).
MASSAGGIO INPS n. 1421 (Pdf 97Kb) del 06-04-2021.
MESSAGGIO INPS n. 3809 (Pdf 226Kb) del 05-11-2021.
Sito: https://www.inps.it/
Fonte: Ticonsiglio