Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa

Il Fondo Prima Casa è rivolto ai cittadini che, alla data di presentazione della domanda di mutuo per l’acquisto della prima casa, non siano proprietari di altri immobili a uso abitativo (anche all’estero), salvo il caso in cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione causa morte, anche in comunione con altro successore, e che siano ceduti in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

L’ammontare del finanziamento non deve essere superiore a 250.000 euro.

Il Fondo prevede una garanzia pubblica del 50%.

L’articolo 1 commi 113 e 115 della Legge n. 207 del 30.12.2024 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”, ha disposto dal 1 gennaio 2025 l’accesso al Fondo prima casa “esclusivamente”:

  • alle giovani coppie coniugate ovvero conviventi more uxorio, il cui nucleo familiare sia stato costituito da almeno 2 anni e in cui uno dei due componenti non abbia superato 35 anni di età
  • ai nuclei familiari monogenitoriali con figli minori
  • ai conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari
  • ai giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età
  • ai nuclei familiari che includono tre figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 40.000 euro annui;
  • ai nuclei familiari che includono quattro figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 45.000 euro annui;
  • ai nuclei familiari che includono cinque o più figli di età inferiore a 21 anni e con un valore dell’indicatore della situazione economica non superiore a 50.000 euro annui.

La norma ha inoltre previsto la possibilità di richiedere l’innalzamento della garanzia per coloro che hanno un ISEE qualificato e richiedono un mutuo superiore all’80% del prezzo d’acquisto dell’immobile, comprensivo di oneri accessori.

Tale previsione è stata prorogata fino al 31 dicembre 2027 dalla Legge n. 207 del 30.12.2024 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027″.

La medesima norma ha inoltre previsto che per le domande presentate fino al 31 dicembre 2027, la garanzia elevata può essere riconosciuta, ricorrendone le condizioni, anche nei casi in cui il TEG sia superiore al Tasso TEGM, nella misura massima del differenziale, se positivo, tra la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente, calcolata nel mese precedente al mese di erogazione, e la media del tasso IRS a 10 anni pubblicato ufficialmente del trimestre sulla base del quale è stato calcolato il TEGM in vigore.

Nel caso in cui il differenziale risulti negativo, i soggetti finanziatori sono tenuti ad applicare le condizioni economiche di maggior favore rispetto al TEGM in vigore.

 

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