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Lucca Giovane - Testata per la stampa

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Le ultime novità sull'Imprenditoria Giovanile

 

Quindici milioni di euro in tre anni, fino al 2010, per dare impulso alla costituzione di imprese da parte di giovani sotto i 35 anni in settori ad elevato contenuto innovativo o tecnologico. È questo l'ammontare complessivo dello stanziamento previsto dalla nuova legge regionale sull'imprenditoria giovanile n° 21/2008. Gli incentivi consistono in un finanziamento a tasso zero per il 70% degli investimenti sostenuti, elevabile al 75% nel caso di registrazione di marchi e brevetti per un minimo di € 50.000.
 
La legge regionale 21 del 29/04/2008 promuove la costituzione e l'espansione di imprese di giovani con potenziale di sviluppo a contenuto tecnologico e innovativo, in coerenza con gli atti della programmazione economica regionale e del piano di indirizzo generale integrato di cui all'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). 
 

Iniziative agevolabili
Sono ammissibili alle agevolazioni i progetti di investimento, che presentano almeno uno dei seguenti requisiti :
a) un'idea innovativa rispetto alla realtà del mercato di riferimento;
b) l'utilizzo di un nuovo brevetto proprio o di altri soggetti;
c) la produzione di beni e servizi ad alto contenuto innovativo;
d) la produzione di un prodotto con tecniche non ancora utilizzate dal mercato di riferimento;
e) l'utilizzo di materiali non tradizionali;
f) l'utilizzo di tecniche di distribuzione innovative rispetto al mercato di riferimento e ad alto contenuto tecnologico.

Inoltre i progetti devono essere:
1) sostenibili sotto il profilo finanziario
2) Esecutivi alla data di presentazione della domanda cioè secondo le varie tipologie di investimento dovranno presentare i seguenti requisiti:
-costruzione di immobili: quando viene dimostrata la disponibilità dell'area, il possesso di concessione edilizia e l'avvio dei lavori;
-acquisto di edificio: quando viene dimostrata la destinazione d'uso compatibile con l'esercizio dell'attività e viene presentato il preliminare di acquisto;
- ampliamento o ristrutturazione di immobili: quando si verificano le condizioni previste, secondo i casi ai punti precedenti;
-acquisto di beni immobili: quando i beni oggetto dell'investimento sono stati consegnati. Nel caso che i beni mobili siano parte di un progetto contenente gli investimenti di cui ai punti precedenti il termine è di due mesi dalla data di avvio dell'attività nella nuova unità locale o di disponibilità funzionale dei nuovi locali;
- realizzazione di impianti non soggetti a concessione edilizia e/o consulenze: quando i lavori e/o i servizi sono stati commissionati.

Informazioni sull'iter per la presentazione della domanda e dell'istruttoria possono essere richieste a
ARTEA - Via San Donato, 42/1 50127 - Firenze
tel. 055/324171, fax 055/3241799 - e-mail urp@artea.toscana.it

 
 

Dall'idea all'impresa

  1. Perchè lo voglio fare?
  2. Che cosa voglio fare?
  3. Dove lo voglio fare?
  4. Come lo voglio fare?
  5. La forma giuridica d'impresa
 

L'ipotesi di avviare un'attività in proprio nasce da motivazioni diverse, sia di carattere personale, come il desiderio di mettersi in gioco, la speranza di ottenere maggiori soddisfazioni economiche rispetto al lavoro dipendente, sia di carattere "ambientale", come nel caso di elevati tassi di disoccupazione, o nel caso in cui siano previsti finanziamenti agevolati nel territorio.

Senza dubbio avviare un'impresa richiede una buona conoscenza del proprio carattere, attitudini, competenze e capacità, ma anche un'attenta valutazione del contesto in cuivuole operare, nonché del mercato di riferimento.

Spesso,infatti, capita che, presi dall'entusiasmo per la propria idea, non viene dedicata, nella fase precedente l'avvio dell'attività, una sufficiente attenzione a valutare con realismo le prospettive di un effettivo successo commerciale

Nello stesso tempo, non viene dato il giusto peso al fatto che lavorare in proprio comporta una serie di sacrifici dovuti ad orari di lavoro spesso prolungati e di talenti personali o "assi nella manica" come lapropensione al rischio, la creatività, la capacità di lavorare in gruppo e più in generale di trattare con le persone.

Un consiglio basilare è quello di passare dal momento in cui si fantastica, a quello in cui i vari elementi di un'idea vengono messi nero su bianco.

Perchè lo voglio fare?

Questa prima fase di riflessione ti permette di verificare la tua "mentalità imprenditoriale" ed individuare eventuali vincoli che ti impediscono di diventare imprenditrice di successo.

 

Che cosa voglio fare

Il secondo passo consiste nel cercare di focalizzare l'idea: dovresti immaginare la tua impresa e descriverla.

Ti accorgerai che tra il dire e il fare....c'è di mezzo un mare!

 

Dove lo voglio fare?

Questa fase è di fondamentale importanza poiché consiste nell'analizzare e capire il settore ed il mercato di riferimento.

 

Come lo voglio fare?

Creare un 'impresa è una cosa graduale, da farsi passo dopo passo, prima a livello di progetto, poi con il lavoro di tutti i giorni. Il Business plan è appunto il PROGETTO DI IMPRESA, perché consente di verificare la reale fattibilità dell'iniziativa sotto diversi profili, tecnico, commerciale, economico, finanziario, e costituisce una guida operativa per i primi periodi di gestione. Esso rappresenta anche unatappa fondamentale anche per accedere ai finanziamenti, tanto da essere previsto in numerose leggi agevolative.

Un BUSINESS PLAN è composto da tre parti :

 

I PARTE:

Essa deve contenere una sintetica descrizione dell'idea imprenditoriale, di come essa è nata e si è sviluppata. La credibilità dell'aspirante imprenditore è estremamente importante, perciò il progetto di impresa deve fornire un profilo significativo del titolare (attitudini, aspirazioni ,motivazioni, studi effettuati, esperienze lavorative).

II PARTE:

Fa riferimento a fattori di tipo oggettivo, evidenziando con dati concreti l'esistenza di reali prospettive di successo.L'attendibilità delle informazioni e dei dati riportati nel progetto è molto importante. La riflessione dovrà concentrarsi su:

  • CONCORRENTI
  • CLIENTI
  • STRUMENTI e STRUTTURE di PRODUZIONE
  • PROFITTI
  • FINANZIAMENTI NECESSARI

III PARTE:

Alla redazione della parte tecnico-operativa del progetto deve quindi seguire la stesura :

  • Di PREVENTIVI PARZIALI o di funzione ( relativi ad ogni fondamentale attività: produttiva, commerciale, amministrativa..)
  • Del PREVENTIVO PARZIALE ( relativo cioè all'impresa nel suo complesso).

I preventivi parziali (preventivo di marketing, preventivo degli investimenti, preventivo di produzione...)costituiscono una articolazione interna del preventivo globale). Tali cifre confluiscono nei preventivi di sintesi che rappresentano formalmente dei preventivi di lungo periodo e che costituiscono , nel loro complesso, il preventivo globale.

 

La forma giuridica d'impresa

A questo punto devi anche scegliere una forma giuridica per l' impresa, decisione importante poiché nella scelta occorre tenere in considerazione una serie di elementi:

  • Il numero di soggetti
  • Il volume di affari previsto
  • L'entità di capitale iniziale da investire nell'impresa
  • Il grado di responsabilità giuridica
  • Il settore di attività

Devi innanzitutto decidere se vuoi essere l'unico referente e responsabile di tutta l'attività imprenditoriale o se preferisci condividere l'impegno con altri. Nel primo caso formerai un'impresa individuale, nel secondo caso una impresa collettiva o società

L'impresa individuale ha un solo titolare che assume su di sé tutto il rischio di impresa, ciò significa che imprenditore è una sola persona fisica che è illimitatamente responsabile delle obbligazioni dell'impresa con tutto il patrimonio personale...ma è anche la sola che percepisce gli utili e che prende le decisioni.

Se il titolare si avvale dell'aiuto di familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado eaffini cioè parenti del coniuge entro il 2° grado....e perciò coniuge, genitori, nonni/e, figli/e, nipoti di nonno/a o di zio/a, gli/le zii/e, i/le suoceri/e e le nuore, i fratelli e le sorelle, i bisnonni e le bisnonne, i/le pronipoti e i/le cognati/e) siamo in presenza di un'impresa familiare.

I familiari non sono dipendenti, né soci, bensì collaboratori che prestano lavoro in modo continuativo, per questo partecipano agli utili e alle decisioni dell'impresa.

Al titolare vanno comunque almenoil 51% degli utili, nonché tutte le responsabilità dell'impresa.

Le società o imprese collettive si dividono in :

  • società di persone
  • società di capitali
  • società cooperative

SOCIETA' DI PERSONE

Nelle società di persone il capitale ha un'importanza relativa in quanto le socie rispondono illimitatamente epersonalmente per le obbligazioni sociali: ciò significa che se la società non è in grado di pagare i propri debiti, ciascun socio risponde con il proprio patrimonio personale, anche per l'intero debito. Si dice infatti che le società di persone hanno autonomia patrimoniale imperfetta nel senso che i/le creditori/rici sociali possono rivalersi non solo sul patrimonio della società, ma anche su quello personale dei/lle socie.

Esistono diverse tipologie di società di persone:

  • società semplice
  • società in nome collettivo
  • società in accomandita semplice

Società semplice: è una delle forme più elementari di società di persone. Per la sua costituzione non è richiesta infatti una forma particolare. Essendo società di persone ogni socio/a risponde illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Con una società semplice non si può esercitare un'attività commerciale E' di solito usata per attività agricole o libere professioni.

Società in nome collettivo: è una forma più complessa di società di persone che prevede per la sua costituzione la stesura dell'atto costitutivo o come scrittura privata tra i soci autenticata da un notaio o atto pubblico redatto da un notaio. In quanto società di persone i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Con questo tipo di società si possono esercitare diverse tipologie di attività.

Società in accomandita semplice è una società di persone in cui vi sono due tipologie di soci:

soci accomandanti che affidano il capitale ad altri soci poiché lo impieghino e poi ne rendano conto. Questi soci si devono astenere dalla gestione dell'attività e rispondo soltanto per la quota di capitale conferitacioè hanno una responsabilità patrimoniale limitata.
Soci accomandatari che amministrano la società e sono responsabili in modo illimitato e solidale con tutto il loro patrimonio personale verso i creditori sociali

SOCIETA' DI CAPITALI

Nelle Società di capitali è il capitale che prevale sulla persona in quanto i soci rispondono alle obbligazioni assunte dalla società esclusivamente con la parte di capitale da essi sottoscritta. Hanno perciò autonomia patrimoniale perfetta nel senso che per le obbligazioni sociali risponde la società con il proprio patrimonio e non i singoli soci.

Queste società hanno personalità giuridica cioè sono considerate soggetto giuridico distinto dalla persone dei soci .



Esistono diverse tipologie di società di capitali:

Società per azioni
Società in accomandita per azioni
Società a responsabilità limitata

La Società Per Azioni (SPA) è una società di capitali e come tale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio; ciò significa che i creditori non possono pretendere dai soci il pagamento dei debiti sociali nel caso in cui il patrimonio della società sia insufficiente. Per diventare soci basta acquistare le azioni che rappresentano il "capitale sociale in miniatura", dando diritto a partecipare all'assemblea degli azionisti, al riparto degli utili etc. Ogni socio in Assemblea vale per la quota di capitale posseduta rappresentata dal numero delle azioni.

Questa forma è particolarmente adatta per grandi imprese poichè prevede un capitale minimo pari a poco più di 100.000 euro .

 
 

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
È una società di capitali che presenta due tipologie di soci:

soci accomandanti che rispondono per le obbligazioni sociali limitatamente alle quote di capitale sottoscritto in azioni
soci accomandatari invece che rispondono in modo solidale e illimitato per i debiti della società

Anche in questo caso il capitale è rappresentato da azioni e il capitale sociale minimo è pari a poco più di 100.000 euro

 

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
È la società di capitale più semplice da costituire e prevede un capitale sociale minimo pari a circa 10.000 euro. Dal 1993 è possibile costituire una SRL unipersonale cioè composta da un unico socio.

I soci rispondono per le obbligazioni sociali soltanto con la quota di capitale conferito, la loro responsabilità è perciò limitata.

SOCIETA' COOPERATIVE

Nell'ambito delle forme giuridiche idonee all'esercizio dell'attività d'impresa, le società cooperative si sono gradualmente affermate come la soluzione ideale per gruppi di persone che si aggregano, non sulla base di una semplice suddivisione percentuale degli utili (come accade nelle società di persone e di capitali), ma nella volontà di contribuire in comune allo sviluppo dell'impresa, ciascuno secondo le proprie possibilità e con precisi obiettivi.

Nella cooperativa ogni socio ha diritto ad un voto in assemblea a prescindere dalle quote di capitale sottoscritte. Il capitale sociale varia a seconda del tipo di attività che si intende esercitare. Il valore nominale di ciascuna quota o azione non può essere inferiore a 50.000 delle vecchie lire.

Le cooperative si distinguono in vari tipi a seconda di:

  • numero dei soci
  • responsabilità dei soci
  • tipo di attività svolta

In base al numero dei soci le cooperative possono essere:

  • Ordinarie: i soci devono essere almeno 9, possono essere persone fisiche e/o giuridiche.
  • Piccole Società cooperative:composte esclusivamente da persone fisiche, in numero non inferiore a tre e non superiore ad otto, nascono proprio per favorire la diffusione della forma cooperativa anche quando il numero dei soci è ridotto.
  • Le piccole società cooperative potranno trasformarsi nel tempo, a seguito della loro crescita dimensionale, in società cooperative ordinarie.
  • In base alla responsabilità dei soci, le cooperative possono essere a:
  • Responsabilità illimitata: per le obbligazioni sociali risponde anzitutto la società cooperativa col suo patrimonio. In via sussidiaria -in caso di fallimento- rispondono anche i soci col proprio patrimonio personale.
  • Responsabilità limitata al capitale conferito: responsabile dei debiti è solo la società con il suo patrimonio. Nel contratto si può prevedere però che ogni socio risponda per un multiplo della propria quota. Le piccole società cooperative possono essere soltanto a responsabilità limitata.

In base al tipo di attività svolta, le cooperative possono essere :

  • Cooperative di consumo: acquistano merci all'ingrosso dal produttore per venderle ai soci a prezzi economici, consentendo di ottenere un risparmio mediante la riduzione dei costi;
  • Cooperative di produzione e lavoro: è una particolare forma nella quale si punta a creare occasioni di lavoro ed occupazione tra i soci, i lavoratori divengono imprenditori di se stessi. Svolgono un'attività di produzione di beni e di servizi.
  • Cooperative agricole:operano sia nel campo della produzione che in quello della lavorazione e conservazione dei prodotti agricoli, nonché dell'allevamento del bestiame.
  • Cooperative edilizie:provvedono alla costruzione o all'acquisto di immobili, da affittare o da vendere ai soci.
  • Cooperative di credito:raccolgono capitali dai soci per procurare agli stessi i finanziamenti necessari a condizione di favore.
  • Cooperative sociali:Possono essere di tipo A quando operano nell'interesse della collettività attraverso la gestione di servizi socio sanitari, assistenzialied educativi, oppure di tipo B se svolgono qualsiasi tipo di attività, ma sono finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Beneficiano di apposite agevolazioni fiscali (sono ONLUS di diritto) e hanno un regime IVA ridotto o esente

                                                                                                                                                        ultima modifica 04/04/2009

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