
Per tutti i portatori di disabilità sia mentale che fisico, l'ordinamento italiano prevede una forma di COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, gestita direttamente dai Centri per l'Impiego delle Province.
Il collocamento obbligatorio, per lungo tempo disciplinato dalla legge 2.4.1968 n. 482, è stato riformato dalla Legge 12.3.1999 n. 68 che ha introdotto significative novità.
Finalità della legge n. 68/99 è "la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato
La legge permette ai datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.
I beneficiari della legge n. 68 sono lavoratori e disoccupati riconosciuti :
La quota d'obbligo di assunzione per le aziende pubbliche e private è scaglionata secondo il numero di addetti.
Ricapitolando quanto stabilisce la legge, sele aziende soggette ad obbligo hanno la seguente dimensione devono assumere le seguenti aliquote di lavoratori disabili:
Numero di addetti |
Quota d'obbligo d'assunzione |
15-35 dipendenti |
un lavoratore disabile |
36-50 dipendenti |
due lavoratori disabili |
Più di 50 dipendenti |
7% di lavoratori disabili |
Più di 50 dipendenti |
1% vedove, orfani, e profughi |
Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuove assunzioni.
Le competenze del collocamentomirato per le persone disabili, sono state trasferite dal Ministero del Lavoro alle Regioni ed alle Province , ed in particolare l'attuazione delle politiche di inserimento lavorativo per disabili è stata affidata ai Centri per l'Impiego. Essi sono alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili, all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.
A livello provinciale, oltre ai Centri per l'impiego, alle dipendenze delle province, distribuiti omogeneamente sul tutto il territorio provinciale, all'interno dei servizi per il collocamento ordinario, opera un Ufficio provinciale competente per il collocamento mirato , che si serve di specifici servizi per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili (chiamati "comitati tecnici").
I comitati tecnici, composti da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e coadiuvati da una commissione tripartita della quale fanno parte sindacati ed associazioni di persone disabili, operano sulla base del profilo socio-lavorativo e della diagnosi funzionale elaborati dalla commissione di accertamento della L 104/92 presso le ASL (DPCM del 13.1.2001), ed in raccordo con i servizi territoriali per aggiornare le informazioni utili ai fini della definizione di un progetto individualizzato per ogni persona iscritta alle liste del collocamento provinciale.
Per poter accedere ai benefici della legge n. 68 i disoccupati disabili devono iscriversi alle liste provinciali del collocamento mirato e vengono inseriti in una graduatoria unica sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province.
I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento dell'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili o attraverso dei prospetti informativi inviati periodicamente agli uffici competenti.
I datori di lavoro accedono ai benefici della legge attraverso:
Modalità |
Agevolazione |
Chiamata numerica |
senza agevolazioni, qualora il lavoratore disabile non abbia bisogno di sostegni; 1 lavoratore per le azienda da 36 a 50 dipendenti e il 40% dei dipendenti per aziende oltre i 50 dipendenti |
Chiamata nominativa |
senza agevolazioni, qualora il lavoratore disabile non abbia bisogno di sostegni; 1 lavoratore per le azienda da 15 a 50 dipendenti e il 60% dei dipendenti per aziende oltre i 50 dipendenti |
Convenzione con chiamata nominativa |
l'azienda gode di agevolazioni sulla base delle caratteristiche dei lavoratori e delle particolari esigenze di inserimento (fiscalizzazione oneri sociali, finanziamento alla modifica di impianti e/o ambienti di lavoro, azioni di sostegno) |
Convenzione con cooperative sociali o liberi professionisti disabili con chiamata nominativa |
per un numero limitato di lavoratori per azienda che necessitano di una formazione propedeutica alla attività lavorativa; durano un anno, rinnovabile, e prevedono la contestuale assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile in azienda e l'affidamento di commesse di lavoro alla cooperativa o al libero professionista |
Per saperne di più:
| Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
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