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Lucca Giovane - Testata per la stampa

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I disabili e il lavoro

Norme e regole per muoversi nel mondo del lavoro

Per tutti i portatori di disabilità sia mentale che fisico, l'ordinamento italiano prevede una forma di COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO, gestita direttamente dai Centri per l'Impiego delle Province.

Il collocamento obbligatorio, per lungo tempo disciplinato dalla legge 2.4.1968 n. 482, è stato riformato dalla Legge 12.3.1999 n. 68  che ha introdotto significative novità.
Finalità della legge n. 68/99 è "la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato
La legge permette ai datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.

 

I Soggetti Beneficiari

I beneficiari della legge n. 68 sono lavoratori e disoccupati riconosciuti :

  • Persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
  • persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
  • persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
  • persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;
  • vedove orfani e profughi (rimpatriati).

Datori di lavoro e quote di riserva

La quota d'obbligo di assunzione per le aziende pubbliche e private è scaglionata secondo il numero di addetti.

Ricapitolando quanto stabilisce la legge, sele aziende soggette ad obbligo hanno la seguente dimensione devono assumere le seguenti aliquote di lavoratori disabili:

 
Numero di addetti
Quota d'obbligo d'assunzione
15-35 dipendenti
un lavoratore disabile
36-50 dipendenti
due lavoratori disabili
Più di 50 dipendenti
7% di lavoratori disabili
Più di 50 dipendenti
1% vedove, orfani, e profughi
 

Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l'obbligo di assunzione si applica solo in caso di nuove assunzioni.

 

I servizi per l'impegno e i comitati tecnici

Le competenze del collocamentomirato per le persone disabili, sono state trasferite dal Ministero del Lavoro alle Regioni ed alle Province , ed in particolare l'attuazione delle politiche di inserimento lavorativo per disabili è stata affidata ai Centri per l'Impiego. Essi sono alla programmazione, all'attuazione, alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento dei soggetti disabili, all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali, alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato.

A livello provinciale, oltre ai Centri per l'impiego, alle dipendenze delle province, distribuiti omogeneamente sul tutto il territorio provinciale, all'interno dei servizi per il collocamento ordinario, opera un Ufficio provinciale competente per il collocamento mirato , che si serve di specifici servizi per l'inserimento lavorativo dei lavoratori disabili (chiamati "comitati tecnici").

I comitati tecnici, composti da funzionari ed esperti del settore sociale e medico-legale e coadiuvati da una commissione tripartita della quale fanno parte sindacati ed associazioni di persone disabili, operano sulla base del profilo socio-lavorativo e della diagnosi funzionale elaborati dalla commissione di accertamento della L 104/92 presso le ASL (DPCM del 13.1.2001), ed in raccordo con i servizi territoriali per aggiornare le informazioni utili ai fini della definizione di un progetto individualizzato per ogni persona iscritta alle liste del collocamento provinciale.

 

Modalità di assunzione

Per poter accedere ai benefici della legge n. 68 i disoccupati disabili devono iscriversi alle liste provinciali del collocamento mirato e vengono inseriti in una graduatoria unica sulla base di criteri stabiliti dalle regioni e dalle province.

I datori di lavoro devono presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione entro 60 giorni dal momento dell'obbligo di assunzione dei lavoratori disabili o attraverso dei prospetti informativi inviati periodicamente agli uffici competenti.
I datori di lavoro accedono ai benefici della legge attraverso:

 
Modalità
Agevolazione
Chiamata numerica
senza agevolazioni, qualora il lavoratore disabile non abbia bisogno di sostegni; 1 lavoratore per le azienda da 36 a 50 dipendenti e il 40% dei dipendenti per aziende oltre i 50 dipendenti
Chiamata nominativa
senza agevolazioni, qualora il lavoratore disabile non abbia bisogno di sostegni; 1 lavoratore per le azienda da 15 a 50 dipendenti e il 60% dei dipendenti per aziende oltre i 50 dipendenti
Convenzione con chiamata nominativa
l'azienda gode di agevolazioni sulla base delle caratteristiche dei lavoratori e delle particolari esigenze di inserimento (fiscalizzazione oneri sociali, finanziamento alla modifica di impianti e/o ambienti di lavoro, azioni di sostegno)
Convenzione con cooperative sociali o liberi professionisti disabili con chiamata nominativa
per un numero limitato di lavoratori per azienda che necessitano di una formazione propedeutica alla attività lavorativa; durano un anno, rinnovabile, e prevedono la contestuale assunzione a tempo indeterminato del lavoratore disabile in azienda e l'affidamento di commesse di lavoro alla cooperativa o al libero professionista
 

Per saperne di più:

  • Numero verde 800.18.99.66 SUL COLLOCAMENTO MIRATO DEI DISABILI risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 17:00
  • Numero verde 800.196.196 risponde dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 20:00
  • Centro per l'Impiego di Lucca - via Pesciatina, ang. Via Lucarelli - Lucca - tel. 0583/417590 - ci.lucca2@provincia.lucca.it
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