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Lucca Giovane - Testata per la stampa

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Informazioni utili per viaggiare

 

Carta d'identità

 

La carta d'identità è rilasciata ai cittadini di età superiore ai 15 anni, ha validità di cinque anni ed equivale al passaporto ai fini dell'espatrio negli Stati membri dell'Unione Europea e in quelli in cui vigono particolari accordi internazionali. Al riguardo, per maggiori e più dettagliate informazioni, è possibile consultare il sito che il Ministero degli Affari Esteri ha curato in collaborazione con l' A.C.I.
Il costo per il rilascio è di Euro 5,42 per diritto fisso e di segreteria.

RICHIESTA
Cittadini maggiorenni
Occorre presentarsi di persona presso lo sportello dell'Anagrafe, con i seguenti documenti: 

  • modulo compilato con i propri dati anagrafici (a disposizione del pubblico presso gli sportelli) 
  • tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo
  • eventuale carta di identità scaduta
  • un valido documento di riconoscimento (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento di identità valido).

La carta d'identità viene rilasciata al momento, direttamente all'interessato. Se non si possiede un altro documento di identificazione, in assenza di testimoni, viene consegnata dai vigili urbani all'interessato presso la sua abitazione.
Se si desidera che il documento sia valido per l'espatrio, occorre compilare e sottoscrivere una dichiarazione, su modello fornito allo sportello, in cui si dichiara di non trovarsi in nessuna condizione che ne impedisca il rilascio. In assenza di tale dichiarazione, sulla carta d'identità viene apposta la dicitura "non valida per l'espatrio". 

CITTADINI MINORENNI (da 15 anni e un giorno a 18 anni)
Occorre presentarsi di persona con i genitori, muniti di un proprio documento di riconoscimento.
E' necessario presentare allo sportello:

  • modulo di richiesta carta d'identità per minori di 18 anni; 
  • tre fototessere recenti, uguali, senza copricapo; 
  • eventuale carta bianca scaduta o altro documento di identificazione, in mancanza l'identificazione avviene mediante i genitori.

La carta d'identità viene recapitata a domicilio del richiedente tramite la Polizia Municipale se il minore è accompagnato da un solo genitore ed è sprovvisto di altro documento di identificazione.

Per ottenere la validità all'espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore.
In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è sufficiente produrre, o il modulo di richiesta di validità all'espatrio firmato dal genitore assente corredato da fotocopia del suo documento d'identità, o l'istanza comprensiva dell'assenso in carta semplice corredata da fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore. In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.

CITTADINI STRANIERI RESIDENTI
Devono presentarsi di persona presso lo sportello dell'Anagrafe con la seguente documentazione:

  • modulo compilato con i propri dati anagrafici (a disposizione del pubblico presso gli sportelli); 
  • tre fotografie, uguali, recenti e senza copricapo; 
  • un documento di identificazione; 
  • il permesso/carta di soggiorno non scaduto rilasciato dalla Questura competente

Ai cittadini stranieri residenti la carta d'identità è rilasciata con le stesse modalità dei cittadini italiani. In questo caso ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l'espatrio.

RINNOVO
Può essere richiesto a decorrere dal 180° giorno precedente la scadenza.
E' necessario presentarsi allo sportello dell'Anagrafe con i seguenti documenti:

tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo; 
la carta di identità scaduta o in scadenza; 
un valido documento di riconoscimento (qualora la carta d'identità che restituisce non sia più idonea all'identificazione della persona). In mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido. 

 
SMARRIMENTO O FURTO
Occorre presentarsi allo sportello con la documentazione seguente:

  • tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo; 
  • l'originale, più una fotocopia, della denuncia di smarrimento o furto resa all'autorità di pubblica sicurezza (Carabinieri o polizia);
  • altro documento di riconoscimento valido per l'immediato rilascio (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido). 

 
DETERIORAMENTO
E' necessario presentarsi allo sportello con i documenti seguenti:

  • tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo; 
  • il documento deteriorato; 
  • altro documento di riconoscimento valido per l'immediato rilascio (in mancanza occorre la presenza di due testimoni muniti di documento d'identità valido).

SERVIZIO A DOMICILIO PER PERSONE NON DEAMBULANTI
E' possibile richiedere il rilascio o il rinnovo della carta d'identità, presentando la documentazione richiesta allo sportello tramite terzi.

DOVE RIVOLGERSI
- Ufficio Anagrafe, Settore Servizi Demografici e Informativi
via S.Paolino, 140 - Lucca
tel. 0583 442097 - fax 0583 442940
- Circoscrizione 2/4
Via Simonetti, 111, S. Vito
tel. 0583 442116 - fax 0583 442115
- Circoscrizione 3/5
Via Einaudi, S.Anna
tel. e fax 0583 442895
- Circoscrizione 7/9
Via Consani, 15, S. Concordio
tel. 0583 442886 - fax. 0583 442885
- Circoscrizione 8/6
Via S.Gemignano, 37, Ponte a Moriano
tel. e fax 0583 442130

QUANDO
- Ufficio Anagrafe:
Lunedì, Mercoledì, Venerdì, Sabato dalle 8.45 alle 13.15
Martedì e Giovedì dalle 8.45 alle 17.15
- Circoscrizioni:
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle 8.45 alle 13.15
Martedì e Giovedì dalle 8.45 alle 17.45

TEMPI DI ATTESA
Immediato.

 

Passaporto

 

Cos'è il passaporto e a quale Ufficio deve rivolgersi il cittadino italiano all'estero per ottenerne il rilascio?

Il passaporto è un documento di viaggio e di identità e riconoscimento.
Il suo rilascio/estensione viene effettuato, in Italia, dai Questori e, in casi eccezionali, dagli Ispettori di frontiera per gli italiani all'estero; all'estero dai Rappresentanti diplomatici e consolari.(art.5 Legge 1185) nella cui circoscrizione il cittadino italiano è residente. Per viaggiare nei territori dei Paesi dell'Unione Europea è sufficiente un documento d'identità valido per l'espatrio. E' tuttavia sempre consigliabile avere con sé il passaporto o una carta d'identità. Dal 26 ottobre 2006 viene rilasciato il passaporto elettronico.

Qual e' la validità territoriale del passaporto ?

Il passaporto è valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano. A domanda dell'interessato il passaporto può essere reso valido, mediante l'indicazione delle località di destinazione, per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti (art. 2 della legge1185/67)

Come si ottiene il RILASCIO del passaporto e quale documentazione occorre?

La domanda per il rilascio può essere presentata presso i seguenti uffici del luogo di residenza o di domicilio o lavorativo:

con la seguente documentazione:

  • formulario di Richiesta del Passaporto firmato dall'interessato; http://www.poliziadistato.it/pds/cittadino/moduli/modellips/passaporto/passaporto2.pdf 
  • carta d'identità o altro documento di riconoscimento; 
  • due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm); 
  • 1 marca per concessioni governative di € 40,29 per passaporto 
  • la ricevuta di pagamento di € 44,66 per il libretto a 32 pagine e di € 45,62 per quello a 48 pagine. Il versamento va effettuato sul conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro. La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico.

(N.B. Perché un italiano residente all'estero ottenga il passaporto, è necessario che sia iscritto all'anagrafe consolare).

Qual è la validità temporale di un passaporto?

Secondo la nuova normativa, i passaporti rilasciati a partire dal 4 febbraio 2003 hanno una validità di dieci anni (e non più di cinque come avveniva prima) e non potranno essere rinnovati alla scadenza.
I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio e tuttora in corso di validità potranno invece essere estesi, per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio.

Come si ottiene l'ESTENSIONE del passaporto e quale documentazione occorre?

I passaporti ordinari con validità di cinque anni rilasciati prima del 4 febbraio 2003 e tuttora in corso di validità possono essere estesi per un periodo complessivamente non superiore a dieci anni a decorrere dalla data del rilascio.
Per l'estensione del passaporto occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti della (Circoscrizione) Rappresentanza Consolare nella cui circoscrizione il cittadino è residente con la seguente documentazione:

  • formulario di Richiesta di Estensione del Passaporto firmato dall'interessato; 
  • passaporto scaduto; 
  • permesso di soggiorno o un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circoscrizione a meno che il cittadino non sia già iscritto in anagrafe consolare

Può un italiano che non ha assolto gli obblighi di leva ottenere il rilascio del passaporto?

Si. La fattispecie è stata innovata in tal senso dalla Circolare del Ministero della Difesa LEV UDG 64 del 20.10.2000 (seconda edizione).

Può un MINORENNE ottenere il rilascio del passaporto e quale documentazione occorre?

Un minorenne può ottenere un PASSAPORTO INDIVIDUALE sin dalla nascita su domanda firmata da entrambi i genitori.
Tuttavia, se minori di anni dieci devono viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di un adulto al quale i minori vengono affidati, con apposita dichiarazione, dai genitori.
Un minorenne viene solitamente ISCRITTO SUL PASSAPORTO DEI GENITORI, del tutore o di altra persona delegata ad accompagnarli. Dai 10 anni in poi per provvedere all'iscrizione del minore è necessaria l'apposizione di una fotografia.
Per l'inclusione del minore sul passaporto di uno o di entrambi i genitori occorre presentarsi all'Ufficio Passaporti con la seguente documentazione:

  • Apposita richiesta disponibile presso l'Ufficio (o scaricabile dai diversi siti Internet dei Consolati Italiani) firmata da entrambi i genitori o da uno di essi con atto di assenso dell'altro genitore. L'atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Passaporti o redigendo una auto certificazione; all'atto di assenso va sempre allegata una fotocopia del proprio documento di identità; 
  • Due foto (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm) del minore solo, come abbiamo detto, nel caso in cui abbia compiuto i 10 anni;

(N.B. Se il minore è nato all'estero, per iscriverlo sul passaporto dei genitori è necessario presentare il suo atto di nascita, su formulario plurilingue o se del caso tradotto e munito di apostilla al Consolato competente).
(N.B. Se il minore è nato all'estero, perché ottenga il passaporto è necessario presentare il suo atto di nascita al Consolato competente per area geografica per la sua trascrizione in Italia. Il certificato, in base alla normativa locale, deve essere presentato o su formulario plurilingue o tradotto e munito di apostilla).

Cosa accade se uno dei genitori si rifiuta di firmare l'atto di assenso per il rilascio del passaporto al figlio minorenne o per l'iscrizione sul passaporto del figlio minorenne?

In tal caso, occorre che il genitore consenziente si presenti all'Ufficio Passaporti munito di una lettera sottoscritta nella quale spiega i motivi per i quali l'altro genitore rifiuta di presentarsi congiuntamente a firmare l'atto di assenso. In tale lettera devono essere presenti l'indirizzo completo ed eventuali numeri di telefono del genitore NON consenziente per facilitare il contatto da parte della Rappresentanza consolare
Nel caso si riscontrasse che le motivazioni del dissenso non siano giustificate, il Console con apposito decreto, può autorizzare il rilascio/estensione del passaporto al minorenne o la sua iscrizione sul passaporto dei genitori.

In quali casi il rilascio/estensione del passaporto è GRATIS?

Il rilascio/estensione del passaporto è gratuito nei seguenti casi:

  • Il richiedente è considerato emigrante (cioè espatria esclusivamente a scopo di lavoro manuale o va a raggiungere il coniuge, ascendenti, discendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorna in paese estero dove sia già precedentemente emigrato) tale disposto normativo si applica solo in favore dei connazionali che possano considerarsi emigranti in virtù dell'art. 10 del T.U. 13.11.1919, n. 2205 (convertito in legge 17.04.1925, n. 473) secondo cui "è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e regolamenti sull'emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo"; 
  • Il richiedente italiano residente all'estero necessita di rimpatrio consolare o rientra per prestare il servizio militare; 
  • Il richiedente italiano è indigente; 
  • Il richiedente italiano desidera che la validità del passaporto sia limitata ai Paesi membri dell'Unione Europea (in questo caso occorre pagare solo il libretto);
  • Il richiedente italiano è un ministro del culto o un religioso missionario (in questo caso deve essere presentata una dichiarazione del superiore, in carta timbrata, attestando che il richiedente è religioso missionario, con l'indicazione della sua residenza).

In quali casi si può incorrere nel RITIRO del passaporto?

Secondo la normativa vigente, il passaporto può venire ritirato:

  • Quando sopravvengono le stesse circostanze che ne avrebbero legittimato il mancato rilascio; 
  • Quando il titolare del passaporto che si trova all'estero non è in grado di fornire la prova di adempimento degli obblighi alimentari che derivano dalla pronuncia dell'autorità giudiziaria o, in mancanza di questa, dalla richiesta di discendenti minorenni o inabili al lavoro, ascendenti o del coniuge non legalmente separato; 
  • Quando il titolare del passaporto è un minorenne che svolge all'estero attività immorali, pericolose o nocive per la salute;
  • Quando un genitore legittimo di un minore, a tutela di quest'ultimo e per motivi fondati, richiede il diniego dell'espatrio dell'altro coniuge e quindi il conseguente ritiro del passaporto.

Cosa deve fare un cittadino italiano RESIDENTE all'estero se perde il passaporto o ne subisce il furto?

Occorre che il cittadino si presenti all'Ufficio Passaporti del Consolato con la seguente documentazione:

  • Denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia; 
  • Documento di riconoscimento valido con fotografia; 
  • Permesso di soggiorno o un giustificativo dell'effettivo domicilio nella Circoscrizione.
  •  

Cosa deve fare un cittadino italiano NON RESIDENTE all'estero ma di passaggio se perde il passaporto o ne subisce il furto?

Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e perde o viene derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo a richiedere alla Questura o al Consolato che ha rilasciato il documento smarrito il NULLA OSTA all'emissione di un nuovo libretto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento chiamato "Foglio di Viaggio" con validità per il solo viaggio di rientro in Italia. Per ottenerlo, bisogna presentarsi in Consolato con la seguente documentazione:
1. denuncia di furto o smarrimento del passaporto effettuato presso la locale competente Autorità di Polizia;
2. 2 fotografie (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm); biglietto aereo originale, con la data di partenza confermata.

In quali casi viene rilasciato il passaporto collettivo?

A gruppi da cinque a cinquanta persone può essere rilasciato per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali, un passaporto collettivo.
Tale passaporto, non rinnovabile, è valido per il solo viaggio all'estero al quale il documento si riferisce, ed è di durata non superiore a quattro mesi. Nel passaporto collettivo, che deve indicare i nominativi dei componenti il gruppo, possono essere iscritti anche i minori, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a). Non possono esservi iscritti coloro che, secondo le disposizioni della presente legge, non potrebbero ottenere il passaporto ordinario.
Il gruppo deve avere un capogruppo munito di passaporto ordinario. Gli altri componenti del gruppo esclusi quelli di età inferiore agli anni quattordici devono essere muniti di documento di identificazione valido a norma di legge.
La domanda del passaporto collettivo è presentata dal capogruppo. (art.20 della Legge 1185/1967)

Fonte : http://www.esteri.it/ita/5_30_208_319.asp

Il passaporto per entrare negli Stati Uniti d'America

Per recarsi negli Stati Uniti d'America senza necessità di visto, usufruendo del programma "Visa Waiver Program - Viaggio senza Visto" http://italy.usembassy.gov/visa/default-it.asp

Sono validi i seguenti passaporti:

Passaporto elettronico, unico tipo di passaporto che viene rilasciato a partire dal 26 ottobre 2006. 
Passaporto a lettura ottica rilasciato o rinnovato prima del 26 ottobre 2005 
Passaporto con foto digitale rilasciato fra il 26 ottobre 2005 e il 26 ottobre 2006

Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto) è necessario viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo, rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni e possedere un biglietto di ritorno.
In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto. Ricordiamo che il passaporto deve essere in corso di validità: la data di scadenza deve essere successiva alla data prevista per il rientro in Italia.
La mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, potrà compromettere la possibilità di usare nuovamente il programma.
I minori potranno beneficiare del Visa Waiver Program solo se in possesso di passaporto individuale, non essendo sufficiente né la loro iscrizione sul passaporto dei genitori, né il lasciapassare.
Nel caso in cui il minore sia iscritto nel passaporto di uno dei genitori, bisognerà richiedere il visto, qualunque sia il periodo di soggiorno negli U.S.A.

 

Tessera europea di assicurazione malattia - TEAM

 

Dal 1° novembre 2004 il modello E 111 è stato sostituito dalla Tessera europea di assicurazione malattia - TEAM. Tale tessera permette di usufruire delle prestazioni sanitarie coperte in precedenza anche dai modelli E 110, E119 ed E 128.
La TEAM viene rilasciata, con validità 5 anni, a tutti gli iscritti al SSN: a tutte le persone in possesso della cittadinanza italiana, o di uno degli Stati UE, SEE E Svizzera che hanno residenza in Italia ed anche alle persone con cittadinanza appartenente a paesi terzi (extracomunitari ) familiari a carico di un cittadino italiano, o di uno degli Stati UE, SEE e Svizzera
La TEAM arriva direttamente a casa a tutti. Nel caso non fosse ancora pervenuta rivolgersi al Presidio Asl di Viale Giusti 537, 0583/449800 con libretto sanitario, codice fiscale per ottenere un certificato sostitutivo provvisorio, in attesa della tessera originale.

PRESTAZIONI GARANTITE
LA TEAM (e il certificato sostitutivo) apre il diritto - sul territorio di un altro Stato membro - alle cure sanitarie nel caso in cui lo stato di salute della persona necessita di cure medicalmente necessarie (pertanto una copertura maggiore rispetto le cure urgenti assicurate dal modello E111). Tuttavia, se lo scopo del soggiorno all'estero è quello di ricevere delle cure specifiche, la TEAM (e il certificato sostitutivo) non copre questo tipo di prestazioni per cui le relative spese restano a carico dell'interessato (per informazioni ulteriori consultare la sezione autorizzazione al trasferimento all'estero per cure di alta specializzazione).
I cittadini, in caso di necessità, per ottenere le cure nel Paese estero, possono rivolgersi direttamente ai prestatori di cura della località estera. Le cure sanitarie vengono erogate, generalmente in forma diretta, in base alle stesse regole che lo Stato di temporaneo soggiorno applica ai propri assicurati residenti, per cui, ove sia previsto il pagamento del ticket per una determinata prestazione, questo resta a carico dell'assistito e non si può pretenderne il rimborso al rientro in patria. Qualora, per una qualsiasi ragione, non sia stato possibile utilizzare la TEAM (e il certificato sostitutivo), al rientro in Italia si può chiedere alla propria ASL il rimborso delle spese sanitarie pagate in proprio. Questa possibilità è concessa da una speciale norma comunitaria la quale prevede, il diritto al rimborso in base alle tariffe dello Stato membro di soggiorno temporaneo. E' necessario, ai fini del rimborso, presentare le ricevute di pagamento e la documentazione sanitaria.
Si ricorda che nella Confederazione elvetica poiché l'assistenza sanitaria è gestita da assicurazioni private, in generale, è in vigore per i propri cittadini l'assistenza in forma indiretta (cioè, l'assicurato, prima paga le spese sanitarie e poi chiede il rimborso alla propria compagnia di assicurazione). Pertanto, per coloro che si recano in Svizzera è bene sapere che l'assistenza sanitaria in forma indiretta è una regola quasi fissa per cui, per ottenere il rimborso delle spese sostenute, al rientro in Italia, è necessario presentare alla propria ASL le ricevute di pagamento in originale e la documentazione sanitaria .
NOTA - Ulteriore importante informazione per i cittadini: sia le regole comunitarie che quelle statali non prevedono il rimborso delle spese per il trasporto dell'ammalato dall'estero all'Italia. Pertanto coloro che, essendosi recati all'estero per motivi turistici e comunque diversi da motivi di lavoro, qualora dovessero ritrovarsi in questa necessità, non hanno alcun diritto al rimborso per tali spese.

PAESI ADERENTI
La TEAM (e il certificato sostitutivo provvisorio) è valida negli Stati elencati qui di seguito:

  • Austria 
  • Paesi Bassi 
  • Regno Unito 
  • Repubblica Ceca 
  • Belgio 
  • Irlanda 
  • Francia 
  • Slovacchia 
  • Danimarca 
  • Islanda 
  • Svezia 
  • Slovenia 
  • Finlandia 
  • Spagna 
  • Svizzera 
  • Polonia 
  • Liechtenstein 
  • Lussemburgo 
  • Cipro 
  • Estonia 
  • Germania 
  • Norvegia 
  • Malta 
  • Lettonia 
  • Grecia 
  • Portogallo 
  • Ungheria 
  • Lituania 
  • Svizzera
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