Congedi papà – nascita, adozione o affidamento

L’articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92 ha istituito il congedo obbligatorio e il congedo facoltativo, alternativo al congedo di maternità della madre, fruibili dal padre lavoratore dipendente anche adottivo e affidatario, entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio.

La legge di bilancio per l’anno 2022 ha stabilizzato entrambi i congedi del padre. Pertanto, a partire dal 2021 i congedi non sono più sperimentali e i padri lavoratori dipendenti possono fruirne in caso di nascita, adozione, affidamento o collocamento temporaneo di minori, ma anche in caso di morte perinatale del figlio.

A chi è rivolto

Possono fruire dei congedi i padri lavoratori dipendenti, anche adottivi, affidatari o collocatari entro e non oltre il quinto mese dalla nascita o dall’ingresso in famiglia o in Italia in caso di adozione nazionale o internazionale, oppure dall’affidamento.

Come funziona

Decorrenza e durata

Il congedo obbligatorio è fruibile dal padre entro il quinto mese di vita del bambino (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo) e quindi durante il congedo di maternità della madre lavoratrice o anche successivamente purché entro il limite temporale sopra richiamato. Tale congedo si configura come un diritto autonomo e pertanto è aggiuntivo a quello della madre e spetta comunque indipendentemente dal diritto della madre al proprio congedo di maternità. Il congedo obbligatorio è riconosciuto anche al padre che fruisce del congedo di paternità ai sensi dell’articolo 28, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Ai padri lavoratori dipendenti spettano dieci giorni di congedo obbligatorio, che possono essere goduti anche in via non continuativa, per gli eventi parto, adozione o affidamento avvenuti successivamente al 1° gennaio 2021.

Il congedo facoltativo del padre è invece condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. Il giorno dal padre anticipa quindi il termine finale del congedo di maternità della madre.

Il congedo facoltativo è fruibile anche contemporaneamente all’astensione della madre e deve essere esercitato entro cinque mesi dalla nascita del figlio (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo), indipendentemente dalla fine del periodo di astensione obbligatoria della madre con rinuncia da parte della stessa di un giorno. Infine, il congedo spetta anche se la madre, pur avendone diritto, rinuncia al congedo di maternità.

Entrambi i congedi possono essere fruiti anche nel caso di morte perinatale del minore, come da indicazioni contenute nel paragrafo 2 della circolare INPS 11 marzo 2021, n.42.

Quanto spetta

Il padre lavoratore dipendente ha diritto, per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo, a un’indennità giornaliera a carico dell’INPS pari al 100% della retribuzione.

Per quanto concerne il computo dei giorni relativi ai congedi in argomento, devono essere computate e indennizzate le sole giornate lavorative.

Al trattamento normativo e previdenziale si applicano le disposizioni previste in materia di congedo di paternità dagli articoli 29 e 30, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

Domanda

Requisiti

Il padre deve essere titolare di un rapporto di lavoro dipendente.

Quando fare domanda

Il padre lavoratore dipendente deve comunicare al proprio datore di lavoro le date in cui intende usufruire del congedo almeno 15 giorni prima. Se richiesto in concomitanza dell’evento nascita, il preavviso si calcola sulla data presunta del parto.

Come fare domanda

Nei casi di pagamento a conguaglio (articolo 3, decreto ministeriale del 22 dicembre 2012), per poter usufruire dei giorni di congedo il padre lavoratore dipendente deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro le date di fruizione.

Nei casi di pagamento diretto da parte di INPS, la domanda si presenta online all’Ente attraverso il servizio dedicato. Il menu interno al servizio si articola nelle seguenti voci:

  • Informazioni, pagina che descrive le prestazioni previste per le differenti categorie di lavoratori;
  • Manuali, pagina dalla quale è possibile consultare e scaricare i manuali d’uso della funzionalità di “acquisizione domanda” disponibili per ogni categoria di lavoratore;
  • Acquisizione domanda, funzionalità che consente la compilazione e l’invio della domanda per le diverse categorie di lavoratori;
  • Annullamento domande, funzionalità che permette di annullare la domanda inserita;
  • Consultazione domande, funzionalità che consente di verificare le domande inserite e inviate all’INPS.

In alternativa, si può fare la domanda tramite:

Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Ulteriori approfondimenti sono disponibili nella circolare INPS 14 marzo 2013 n. 40, circolare INPS 11 marzo 2021 n. 42 e nel paragrafo 3 della circolare INPS 3 gennaio 2022 n. 1.

Tempi di lavorazione del provvedimento

Il termine per la definizione del provvedimento è stato fissato in 55 giorni dal Regolamento per la definizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi adottato dall’INPS ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241/1990.

Nella tabella allegata al Regolamento sono riportati sia i termini di definizione dei provvedimenti stabiliti dall’Istituto superiori a quello di norma di 30 giorni, che l’indicazione del relativo responsabile.

 

 

Fonte: https://www.inps.it

facebooktwittergoogle_pluslinkedinfacebooktwittergoogle_pluslinkedin

LuccaGiovane 2018 | Tutti i diritti riservati

Il sito LuccaGiovane utilizza cookie tecnici per il funzionamento del sito. Continuando la navigazione o effettuando uno scroll, l'utente dichiara di accettare. Più Info

I cookie di questo sito sono configurati in modalità "Abilita cookie" per offrire la migliore esperienza di navigazione. Proseguendo nell'utilizzo di quesot sito senza modificare le impostazioni del browser o cliccando su accetta, acconsentirai all'utilizzo dei cookie.

Chiudi